PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali spettanti agli ex abitanti dei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace entrato in vigore il 16 settembre 1947, ed ai fini di cui all'articolo 18 della Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, conclusa a Roma il 14 novembre 1957 e resa esecutiva con legge 11 giugno 1960, n. 885, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi del punto 2, lettera A, dello Scambio di note del 5 febbraio 1959 aggiuntive all'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, tiene conto di tutti i periodi di assicurazione, sia effettivi che figurativi, versati o accreditati in favore dei soggetti in possesso della cittadinanza italiana alla data del 16 settembre 1947 e che dopo tale data non hanno acquisito la cittadinanza jugoslava, indipendentemente dal luogo in cui è stata esercitata l'attività lavorativa, ovvero si è svolto l'evento che ha dato diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa.

Art. 2.

      1. Ai fini dell'accreditamento figurativo del periodo di servizio militare prestato in Italia ai sensi dell'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, l'INPS, allo scopo di verificare il possesso della qualità di «persona italiana» di cui al punto 2, lettera A, del citato Scambio di note del 5 febbraio 1959, accerta il possesso della cittadinanza italiana alla data del 16 settembre 1947 e la non acquisizione della cittadinanza jugoslava dopo tale data.